Le figura del biologo nutrizionista
e le sue specifiche competenze
sono ben evidenziate dalla normativa di riferimento
(Legge 396/67, DPR 328/2001, Legge 3/2018, D. Lgs. 502/1992 e s.m.i.).
In primo luogo, il biologo può esercitare l’attività di nutrizionista solo se è abilitato all’esercizio della professione
e risulta iscritto alla sez. A dell’albo dei biologi.
Detto questo, egli può elaborare e sviluppare diete ottimali, non esclusivamente per soggetti sani, con lo scopo di migliorarne il benessere, ma anche per soggetti malati, purché la condizione di malattia sia stata preventivamente valutata dal medico, e per le collettività
(quali mense aziendali, gruppi sportivi), sulla base delle caratteristiche dei soggetti che ne fanno parte.
Il biologo nutrizionista può inoltre consigliare integratori alimentari, nei casi in cui la sola dieta non sia sufficiente al soddisfacimento dei fabbisogni di energia e nutrienti, oltre ad organizzare e svolgere programmi di educazione alimentare
per la diffusione di adeguati stili di vita.
Nell’esercitare la propria attività professionale, il nutrizionista segue linee guida
approvate dal Ministero della Salute e/o dalle Società Scientifiche nazionali e internazionali.
Facendo riferimento alle figure professionali del dietologo
e del dietista, il primo è un medico che, in quanto tale, oltre a sviluppare diete, prescrive farmaci, analisi e terapie, il secondo è invece un professionista sanitario che svolge la sua attività in stretta collaborazione con il medico.